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Guida al Registro delle Imprese e Albo delle Imprese Artigiane: gli adempimenti dell’impresa all’atto dell’iscrizione

Premessa

PARTE GENERALE E PREREQUISITI TECNICI

La Comunicazione Unica

Prerequisiti per l’iscrizione al Registro Imprese Predisposizione delle pratiche per il Registro Imprese

Iscrizione telematica attraverso delega a professionista o a procuratore speciale

LE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI

L’attività artigiana

ISCRIZIONE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

Domanda di iscrizione senza immediato inizio dell’attività economica Domanda di iscrizione con immediato inizio dell’attività economica
Chi firma
Costi

ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’

Domanda di iscrizione senza immediato inizio dell’attività economica Domanda di iscrizione con immediato inizio dell’attività economica APPROFONDIMENTO: Le Società Cooperative
Chi firma
Costi

Premessa

La presente guida intende costituire un supporto per l’aspirante imprenditore che, costituendo una nuova impresa, deve procedere agli adempimenti amministrativi indispensabili per la registrazione della stessa presso il Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente  territorialmente. La complessità degli argomenti trattati non consente, in questa sede, una trattazione esaustiva pertanto, per approfondimenti si rimanda ai siti elencati nel documento.

L’aspirante imprenditore che intende avviare un’attività economica deve innanzitutto effettuare alcune scelte propedeutiche alla successiva registrazione al Registro Imprese, le principali sono:

  1. definizione dell’attività, ed eventuale esercizio della stessa in qualità di impresa artigiana
  2. verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (professionali, morali, tecnici e/o autorizzativi)
  3. per le società, costituzione presso un notaio
  4. registrazione dell’attività in Camera di Commercio (Registro Imprese e Albo delle Imprese Artigiane)

Le informazioni inserite in questa Guida sono oggetto di continui cambiamenti che coinvolgono, oltre alla Camera, anche altre Istituzioni.

Prima di procedere alla presentazione dell’istanza al Registro Imprese si suggerisce di effettuare le opportune verifiche presso gli Enti coinvolti nel rilascio di licenze e/o autorizzazioni e presso la stessa Camera.

PARTE GENERALE E PREREQUISITI TECNICI

La Comunicazione Unica

La Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa è stata prevista dall’art. 9 del D.L. n. 07/2007 convertito nella Legge n. 40/2007 e vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese. Essa ha effetto inoltre, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati dal D.P.C.M. del 06.05.2009, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. L’Ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente alla presentazione, rilascia la ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della Comunicazione Unica.

Le Amministrazioni comunicano all’interessato e all’Ufficio del Registro delle Imprese per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Tale procedura si applica sia alle imprese individuali che alle imprese costituite in forma societaria e va effettuata anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa.

Le Amministrazioni competenti destinatarie della Comunicazione Unica sono:

  • gli Uffici del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • l’Agenzia delle Entrate;
  • l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
  • l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
  • le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, ovvero gli Uffici preposti alla tenuta dell’Albo delle Imprese Artigiane;
  • il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Prerequisiti tecnici per l’iscrizione al Registro Imprese

Prima di presentare domanda d’iscrizione occorre dotarsi dei seguenti strumenti:

  • Contratto con la Camera di Commercio che consente gratuitamente di accedere al servizio di spedizione delle pratiche
  • Dispositivo di firma digitale (CNS) che consente di sottoscrivere digitalmente la modulistica e i documenti da
  • Posta elettronica certificata (PEC) obbligatoria per le nuove iscrizioni, consente di ottenere la ricevuta della pratica di Comunicazione Unica rilasciata dalla Camera di Commercio e le comunicazioni degli altri Enti destinatari della pratica (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail).
  • Browser e Connessione a Internet.

Predisposizione delle pratiche per il Registro Imprese

Per le pratiche da presentare al Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane. È necessario utilizzare esclusivamente la modulistica informatica.

Per la predisposizione delle pratiche occorre quindi usare degli applicativi informatici completamente gratuiti. Questi applicativi consentono di espletare tutte le pratiche digitalmente.

  1. Comunica Starweb

 È consigliabile utilizzare questo applicativo nei seguenti casi:

  • Per le domande di iscrizione delle Imprese individuali
  • Tutti i casi di istanze delle imprese artigiane
  • Per le denunce delle attività sia per le società che per le imprese individuali (inizio, modifica, cessazione)

È obbligatorio utilizzare tale applicativo informatico per presentare contestualmente alla Comunicazione Unica, ove previsto per il tipo di attività svolta1, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 160/2010.

  1. Comunica Impresa e FedraPlus

 Devono essere necessariamente utilizzati:

  • Per le domande di iscrizione al Registro Imprese delle società di capitali, di persone e delle cooperative

Possono essere utilizzati anche per gli adempimenti di cui al punto 1.

 

Iscrizione telematica attraverso delega a professionista o a procuratore speciale

Il titolare dell’impresa individuale presenta direttamente la domanda al Registro Imprese e/o all’Albo delle Imprese Artigiane. Se l’interessato non è provvisto o è impossibilitato ad utilizzare il dispositivo di firma digitale (CNS) può conferire procura ad un professionista o ad un intermediario abilitato utilizzando il modello di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese, previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3616/C del 15.02.2008. Con tale procura, l’interessato delega al professionista individuato, il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese/Albo Imprese Artigiane, sulla base  del codice univoco di identificazione della pratica. Al modello di procura deve, inoltre, essere allegata la copia informatica di un documento di identità valido dell’interessato.

Per le Società le domande di deposito dell’atto costitutivo devono essere sottoscritte digitalmente dal notaio o da un componente dell’organo amministrativo e, se inviate telematicamente per il tramite di un intermediario, anche da quest’ultimo. L’atto costitutivo e la documentazione allegata (ricevuta del versamento dei conferimenti in denaro, relazione di stima etc.) devono essere  sottoscritte digitalmente dal notaio.

LE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI

La tipologia di attività imprenditoriale, sia sottoforma di impresa individuale che societaria,  può essere:

  • libera,
  • soggetta a licenza o autorizzazione,
  • vincolata al possesso di requisiti autocertificabili (soggetta quindi a Segnalazione Certificata di Inizio Attività C.I.A.).

Prima di procedere alla presentazione dell’istanza al Registro Imprese si suggerisce di effettuare le opportune verifiche presso gli Enti coinvolti nel rilascio di licenze e/o autorizzazioni e presso la stessa Camera.

Per le attività soggette a licenza o autorizzazione di una pubblica amministrazione, nell’istanza vanno dichiarati gli estremi del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Istituzione competente (Es. Comune, Provincia o altra PA).

Per le attività soggette a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività) e quindi denunce relative ad attività non soggette ad autorizzazione, ma vincolate al solo possesso dei requisiti autocertificabili dai richiedenti mediante SCIA, all’istanza va allegata la documentazione di competenza.

Attività esercitata in forma artigiana

Alcune attività possono essere svolte in forma artigiana. Artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendosene la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’artigiano veniva identificato attraverso la sua iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, è di quest’anno la pubblicazione della direttiva n. 1 dei Conservatori del Campania: “provvedimenti in merito all’applicazione della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 – soppressione albo artigiani” – direttiva n. 1 del 29/01/2016 –  I conservatori del registro delle imprese della Campania

Le Imprese Artigiane disciplinate dalla Legge n. 443/1985 sono annotate nella sezione speciale del Registro Imprese.

L’attività artigiana può essere esercitata oltre che dalle ditte individuali, anche dalle S.n.c., S.a.s., S.r.l. e Società cooperative a condizione che, la maggioranza dei soci, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione prevalente rispetto al capitale.

ISCRIZIONE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

 

L’iscrizione al Registro Imprese o All’Albo delle Imprese Artigiane avviene attraverso la Comunicazione Unica. Si tratta di una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti (amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi) necessari all’avvio di un’attività imprenditoriale e quelli di  modifiche o cancellazione dell’impresa.

La domanda di iscrizione e la dichiarazione di inizio attività, presentate con la Comunicazione Unica,

devono essere sottoscritte digitalmente ed inviate telematicamente alla Camera di Commercio.

Gli imprenditori individuali hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese e devono comunicare la tipologia dell’attività esercitata. Se l’attività svolta è artigiana, l’imprenditore individuale deve presentare la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane. In quest’ultimo caso, l’imprenditore individuale sarà iscritto automaticamente anche al Registro delle Imprese.

 

Gli imprenditori disciplinati dall’Art. 2082 del Codice Civile si iscrivono nella sezione ordinaria del Registro Imprese. I piccoli imprenditori disciplinati dall’Art. 2083 C.C. e gli imprenditori agricoli disciplinati dall’Art. 2135 C.C. si iscrivono nella sezione speciale del Registro Imprese. Le imprese artigiane disciplinate dalla Legge n. 443/1985 sono annotate nella sezione speciale del Registro Imprese.

Domanda di iscrizione senza immediato inizio dell’attività economica

Le imprese individuali possono iscriversi al Registro Imprese anche senza denunciare l’inizio dell’attività.

  • L’imprenditore individuale presenta la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e la denuncia dell’attività ai fini IVA compilando la modulistica Registro Imprese e la modulistica Agenzia Entrate per ottenere l’attribuzione della Partita Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese

coincide con il numero di Codice Fiscale (art. 3 del D.P.R. 558/1999). In questa fase non deve essere necessariamente comunicata l’inizio dell’attività economica al Registro Imprese. Con l’iscrizione al R.I., l’impresa è comunque tenuta al pagamento del Diritto Annuale anche se risulta inattiva.

  • Al momento in cui l’imprenditore intende iniziare l’attività presenta la denuncia di inizio dell’attività economica al Registro Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane compilando la modulistica Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane. Se l’imprenditore esercita attività commerciale o artigiana va compilata la modulistica di competenza Inps (artigiani e commercianti). Se all’atto d’iscrizione è contestuale l’assunzione di dipendenti, va compilata anche la modulistica di competenza Inps (gestione dipendenti). Inoltre, se risulta necessaria anche l’apertura di una posizione assicurativa Inail, va compilata la modulistica di competenza

Domanda di iscrizione con immediato inizio dell’attività economica

L’imprenditore individuale presenta la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e la denuncia dell’attività ai fini IVA compilando la modulistica Registro Imprese e la modulistica Agenzia Entrate per ottenere l’attribuzione della Partita IVA. Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese coincide con il numero di Codice Fiscale (art. 3 del D.P.R. 558/1999). L’imprenditore individuale presenta, contestualmente, la denuncia di inizio dell’attività economica al Registro Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane compilando la modulistica Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane. Se l’imprenditore esercita attività commerciale o artigiana va compilata la modulistica di competenza Inps (artigiani e commercianti). Se è contestuale l’assunzione di dipendenti va compilata la modulistica di competenza Inps (gestione dipendenti). Se è necessaria l’apertura di una posizione assicurativa Inail va compilata la modulistica di competenza Inail.

Chi firma

Le istanze vanno sottoscritte digitalmente dal titolare dell’impresa e, se inviate telematicamente per il tramite di un intermediario, anche da quest’ultimo.

Se il titolare dell’impresa non è provvisto o è impossibilitato ad utilizzare il dispositivo di firma digitale (CNS) può conferire procura ad un professionista o ad un intermediario abilitato utilizzando il modello di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare

  1. 3616/C del 15.02.2008. Con tale procura l’interessato attribuisce al soggetto designato (professionista o intermediario abilitato) il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese/Albo Imprese Artigiane competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Al suddetto modello deve inoltre essere allegata la copia informatica di un documento di identità valido del titolare dell’impresa.

Costi

Per le istanze presentate alla Camera di Commercio sono dovuti, secondo le varie casistiche, diritti di segreteria, imposta di bollo e diritto annuale.

ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’

Le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.), di persone (s.n.c. e s.a.s.) e le società cooperative si iscrivono nella sezione ordinaria del Registro Imprese, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Le società semplici e le società tra avvocati disciplinate dal D.Lgs. n. 96/2001 si iscrivono nelle previste sezioni speciali del Registro Imprese. Le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e le società cooperative con l’iscrizione nel Registro delle Imprese acquistano la personalità giuridica (Artt. 2331, 2454, 2463, 2523 del Codice Civile).

La domanda di iscrizione della società va presentata al Registro delle Imprese dal notaio o da un componente dell’organo amministrativo. L’atto costitutivo e la documentazione allegata (ricevuta del versamento dei conferimenti in denaro, relazione di stima etc.) devono essere  sottoscritte digitalmente dal notaio.

Termini d’Iscrizione di società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e delle società cooperative

La domanda di iscrizione delle società di capitali e delle società cooperative va presentata al Registro delle Imprese entro 20 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo (Artt. 2330, 2454, 2463, 2523 del Codice Civile).

Termini d’Iscrizione di società di persone (s.n.c., s.a.s., società semplice e società tra avvocati)

La domanda di iscrizione delle società di persone va presentata al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo (Artt. 2296, 2315, 2251 del Codice Civile, Art. 18 del D.P.R. 581/1995, Art. 16 del D.Lgs. 96/2001).

L’atto costitutivo allegato alla domanda di deposito presentata al Registro Imprese deve essere predisposto, come tutti gli atti societari diversi dal bilancio, nel formato elettronico PDF/A (art. 6 del

D.P.C.M. 10/12/2008).Il PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005) che consente l’archiviazione di documenti elettronici nel lungo periodo. Lo standard attualmente riconosciuto e approvato è lo standard PDF/A-1.

N.B. Le società di nuova costituzione hanno l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese (art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con la Legge 2/2009). L’indirizzo di posta elettronica certificata può essere rilasciato dai Gestori iscritti nell’Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. n. 68/2005 e tenuto da DigitPA.

Domanda di iscrizione senza immediato inizio dell’attività economica

  • Il notaio o un componente dell’organo amministrativo della società presenta la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e la denuncia dell’attività ai fini IVA compilando la modulistica Registro Imprese e la modulistica Agenzia Entrate per ottenere l’attribuzione del Codice Fiscale e della Partita IVA. Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese coincide con il numero di Codice Fiscale (art. 3 del D.P.R. 558/1999). In questa fase non viene denunciato l’inizio dell’attività economica al Registro Imprese. Essendo iscritta nel R.I. l’impresa è tenuta al pagamento del Diritto Annuale anche se risulta inattiva. Nel caso di società cooperativa, va allegato il modulo C17 per richiedere l’iscrizione all’Albo delle Società

Per le domande di iscrizione delle società di capitali, di persone e delle cooperative vanno utilizzati gli applicativi informatici ComUnica Impresa e FedraPlus.

  • Al momento dell’inizio dell’attività un componente dell’organo amministrativo della società presenta la denuncia di inizio dell’attività economica al Registro Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane compilando la modulistica Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane. Se la società esercita attività commerciale o artigiana, va compilata la modulistica di competenza Inps (artigiani e commercianti). Se è contestuale l’assunzione di dipendenti, va compilata la modulistica di competenza Inps (gestione dipendenti). Se è necessaria l’apertura di una posizione assicurativa Inail, va compilata la modulistica di competenza

Domanda di iscrizione con immediato inizio dell’attività economica

Il notaio o un componente dell’organo amministrativo della società presenta la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e la denuncia dell’attività ai fini IVA compilando la modulistica Registro Imprese e la modulistica Agenzia Entrate per ottenere l’attribuzione del Codice Fiscale e della Partita IVA. Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese coincide con il numero di Codice Fiscale (art. 3 del

D.P.R. 558/1999). Il componente dell’organo amministrativo presenta, altresì, la denuncia di inizio dell’attività economica al Registro Imprese compilando la modulistica Registro Imprese. Se la società esercita attività commerciale, va compilata la modulistica di competenza Inps (commercianti). Se è contestuale l’assunzione di dipendenti, va compilata la modulistica di competenza Inps (gestione dipendenti). Se è necessaria l’apertura di una posizione assicurativa Inail, va compilata la modulistica di competenza Inail. Nel caso di società cooperativa, va allegato il modulo C17 per richiedere l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative. Se l’attività da denunciare è artigiana, la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane va presentata successivamente alla domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. A tal fine si veda quanto precedentemente indicato al punto 2 del paragrafo relativo  alla domanda di iscrizione delle imprese Individuali senza immediato inizio dell’attività economica.

Per le domande di iscrizione delle società di capitali, di persone e delle cooperative vanno utilizzati gli applicativi informatici ComUnica Impresa e FedraPlus.

Approfondimento: Le Società Cooperative

Le società cooperative, hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 23.06.2004). L’iscrizione all’Albo delle Società  Cooperative ha effetti costitutivi (art. 10 della Legge 99/2009) e va richiesta allegando il modulo C17 alla domanda di deposito dell’atto costitutivo al Registro Imprese. La domanda pervenuta al Registro delle Imprese, viene trasmessa automaticamente al Ministero, al momento della sua evasione, tramite il sistema informatico camerale. Il Ministero, ricevuta la domanda, procede alla verifica dei dati e può richiedere eventuali integrazioni o rettifiche direttamente alle Cooperative interessate. Per le Società Cooperative è Il Ministero stesso che attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza. Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite  il sistema informatico delle Camere di Commercio.

Chi firma

Le domande di deposito dell’atto costitutivo devono essere sottoscritte digitalmente dal notaio o da un componente dell’organo amministrativo e se inviate telematicamente per il tramite di un intermediario anche da quest’ultimo. L’atto costitutivo e la documentazione allegata (ricevuta del versamento dei conferimenti in denaro, relazione di stima etc.) devono essere  sottoscritte digitalmente dal notaio.

Le denunce di inizio dell’attività economica devono essere sottoscritte digitalmente da un componente dell’organo amministrativo e, se inviate telematicamente per il tramite di un intermediario, anche da quest’ultimo. Se il soggetto obbligato (componente dell’organo amministrativo/organo di controllo) non è provvisto o è impossibilitato a utilizzare il dispositivo di  firma digitale (CNS) può conferire procura ad un professionista o ad un intermediario abilitato utilizzando il modello di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3616/C del 15.02.2008. Con tale procura l’interessato attribuisce al soggetto designato (professionista o intermediario abilitato) il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese/Albo  Imprese Artigiane competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Al suddetto modello deve, inoltre, essere allegata la copia informatica di un documento di identità valido del soggetto obbligato (componente dell’organo amministrativo/organo di controllo). 

Per le istanze presentate alla Camera di Commercio sono dovuti, secondo le varie casistiche, diritti di segreteria, imposta di bollo e diritto annuale.